La Federazione Italiana Sport Equestri comunica che il 16 febbraio scorso è stato emanato il decreto legislativo con cui sono fissate le sanzioni inerenti all'identificazione degli equidi.
La legge è molto dettagliata in riferimento alle diverse tipologie di situazioni e, di conseguenza, di provvedimenti. Sul sito Fise / Attività / Veterinaria / Archivio Giuridico è riportato per intero il decreto di cui si consiglia di prendere visione, eventualmente anche cliccando qui
Di seguito riportiamo alcuni stralci della normativa, per quanto attiene gli articoli 3 e 4, utili a fotografarne con chiarezza l'importanza.
Art. 3
"(...) Chiunque detenga equidi non in regola con gli
obblighi di identificazione, di cui all'articolo 3
del regolamento (CE) n. 504/2008, e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(...) da 900 euro a 4500 euro per ogni capo non
regolarmente identificato della specie equina".
"Chiunque modifichi o contraffaccia il passaporto di un equide è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 18000 euro per ogni documento".
"(...) Il titolare di un’azienda, il proprietario di un equide o il detentore delegato, che sposti dall'azienda o introduca in essa un animale (...) senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1800 euro per ogni capo".
Art.4
"(...) Il proprietario o il detentore delegato che
ometta di inviare ad APA, AIA, ANA o UNIRE, a
seconda della rispettiva competenza, la richiesta di
registrazione in anagrafe di un equide nato in
Italia o proveniente da un Paese membro dell’Unione
europea, identificato in conformità con le decisioni
n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 300 euro a 1800 euro per ogni capo"
"(...) Il proprietario o il detentore delegato che ometta di inviare ad APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, la richiesta di registrazione in anagrafe, entro sette giorni dall'introduzione in azienda, di un equide proveniente da un Paese membro dell’Unione europea è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1800 euro per ogni capo. Sono esclusi dagli obblighi di registrazione gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali